1. Il gestore della scuola paritaria, fatti salvi i poteri di esclusiva spettanza del dirigente scolastico e degli organi collegiali d'istituto, è titolare del governo della scuola ed è responsabile personalmente di tutte le decisioni che adotta.
2. Ciascuna scuola paritaria istituisce una commissione di verifica e di valutazione, presieduta dal dirigente scolastico e composta da quattro docenti di ruolo e da un genitore e, nelle scuole secondarie superiori, da uno studente.
a) la tutela del diritto dell'alunno ad una prestazione educativa e didattica adeguata e commisurata alle proprie potenzialità;
b) la conformità dell'intervento formativo agli obiettivi fissati dallo Stato;
c) gli standard minimi di produttività della singola scuola.
4. Gli studenti e i loro genitori, o chi ne fa le veci, hanno pieno diritto di accesso per acquisire la conoscenza dei processi decisionali delle scuole riferiti agli aspetti amministrativi e didattici con l'unico limite, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della salvaguardia della riservatezza di terzi; a tali soggetti è garantita, altresì, la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria a tutela dei loro diritti.
5. Per la vigilanza sul funzionamento, sugli scrutini e sugli esami delle scuole paritarie si applicano le disposizioni vigenti in materia per le corrispondenti scuole statali.